Lo Studio si occupa di RESPONSABILITÀ SANITARIA in ambito civile, a livello stragiudiziale e giudiziale, in difesa sia di Pazienti, sia di Esercenti la professione sanitaria e Strutture Sanitarie e Sociosanitarie.
Per valutare i casi, lo Studio si avvale di una rete di Medici Legali e clinici afferenti alle diverse branche di specializzazione, con esperienza specifica nell’ambito della responsabilità professionale e del contenzioso correlato.
In tema di RESPONSABILITÀ SANITARIA
La disciplina della responsabilità sanitaria ha subìto -nel corso degli ultimi due decenni- una notevole evoluzione.
Per molti anni, infatti la giurisprudenza ha svolto il ruolo di supplente, scegliendo - in un’ottica di riallocazione del rischio – di traslare il danno su chi fosse meglio in grado di assorbirlo economicamente, al fine di redistribuirne i costi.
L’appesantimento della posizione dei sanitari e delle strutture, a livello processuale e probatorio, ha condotto ad una crescita del contenzioso e ciò ha comportato diverse criticità in termini di sostenibilità del sistema; per questo, si è reso necessario un intervento legislativo, sostanziatosi –in concreto– nella Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), entrata in vigore l’1 aprile del 2017, legge che ha introdotto le “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Attraverso tale legge, si è inteso regolare l'ambito della responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria, anteponendo la disciplina della sicurezza delle cure e della persona assistita, che assurge espressamente a “parte costitutiva del diritto alla salute” e che deve essere “perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività” (art. 1).
Muovendo dalla consapevolezza che il rischio di accadimenti dannosi non possa essere azzerare, soprattutto in un ambito ad elevata complessità come quello sanitario, il Legislatore è quindi intervenuto su due diversi piani:
- un piano di prevenzione e gestione del rischio
- un piano di governo del contenzioso
Al fine dunque di garantire la sicurezza delle cure, il Legislatore:
- è intervenuto nell’ambito del clinical risk management, prevedendo un sistema di mappatura del rischio così da permettere alle strutture di studiare le proprie aree di criticità, mettendo così in campo dei correttivi che riducano gli errori (così ha per esempio previsto che le strutture annualmente stilino una relazione);
- nel caso in cui, nonostante la prevenzione messa in campo, si dovesse verificare comunque un evento avverso che cagioni un danno al paziente, ha voluto inoltre regolamentare il contenzioso, introducendo un sistema che permetta di restituira ai sanitari la serenità di potersi affidare alla propria autonomia professionale, agevolando così, per l’effetto, il perseguimento di una garanzia effettiva del diritto costituzionale alla salute.
Per attuare tale piano, nell’ambito della gestione del contenzioso, si è fatta applicazione del principio Cuius commoda, eius et incommoda, facendo ricadere il maggiore onere di un eventuale contenzioso sul soggetto che – in concreto - gestisce le risorse strumentali, economiche e di personale e che, traendo un beneficio da questa attività di gestione, dovrà quindi anche farsi carico del c.d. rischio di impresa.
Sulla base di questo principio, il Legislatore ha pertanto voluto:
- “alleggerire” i sanitari c.d. strutturati che non possono decidere come gestire le risorse per permettergli di lavorare in maniera più serena senza il timore di rappresaglie da parte del paziente
- “appesantire”, correlativamente, le strutture prevedendo, comunque, un “paracadute” in caso di condanna, costituito dalla copertura assicurativa, nel caso in cui non si decida di optare per l’adozione delle c.d. altre analoghe misure, ossia di un sistema di accantonamento di fondi deputati ad essere destinati al risarcimento dei danni ai pazienti.
E così in ambito penale, all’art. 6, è stata introdotta una esimente alla punibilità degli esercenti, per colpa lieve, in caso di imperizia, qualora si dimostri che il sanitario si sia attenuto alle linee guida accreditate dalle società scientifiche, in ossequio allo specifico meccanismo previsto dall’art. 5 della L. 24/2017, ovvero in mancanza alle buone pratiche clinico assistenziali, purchè sia stata valutata la specificità del caso concreto.
In ambito civile, è stato introdotto un doppio binario della responsabilità (art. 7): i sanitari che prima rispondevano a titolo contrattuale, secondo il principio del c.d. contatto sociale, rispondono ora–di norma- a titolo extracontrattuale.
Anche in ambito di rivalsa (art. 9), è stato introdotto un doppio limite all’azione delle strutture nei confronti dei sanitari:
- qualitativo (colpa grave e dolo)
- quantitativo (tre volte il reddito annuo lordo sinistro, in caso di colpa grave) .
Sulla scorta del medesimo principio, sono stati regolati anche i rapporti assicurativi (artt. 10 e 11).
In ambito procedurale e processuale, sono altresì stati attuati specifici interventi volti a snellire e deflazionare il contenzioso civile (es. procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quale condizione di procedibilità alternativo alla mediazione).
Con la Legge Gelli-Bianco, si è pertanto chiaramente voluto cambiare l’approccio culturale alla questione della responsabilità sanitaria: si è passati da un sistema che individuava nella sanzione, a posteriori, del personale sanitario l’unico mezzo a garanzia della tutela della salute del paziente ad un sistema che tutela la salute del paziente, ab origine, attraverso un’organizzazione efficiente che, sin da subito, miri a garantire cure sicure, che miri a prevenire gli eventi avversi, a tutela del paziente, scongiurando così, nel contempo, il contenzioso e limitando altresì il fenomeno della Medicina difensiva; questo, a sua volta, permetterà una razionalizzazione delle risorse disponibili, a beneficio del processo di cura del paziente stesso, il tutto in un’ottica no blame.