E’ ORA LEGGE LO SCUDO PENALE IN FAVORE DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA CHE ABBIANO OPERATO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Dopo diverse esitazioni e rinvii, lo scudo penale, in favore di tutti gli esercenti la professione sanitaria che abbiano operato durante l’emergenza Covid-19, è finalmente legge.

Con la conversione del D.L. 44/2021, è stata infatti introdotta una specifica esimente alla punibilità dei sanitari medici e non medici, in ambito penale, applicabile ai fatti dagli stessi commessi nell’esercizio della professione sanitaria e che abbiano trovato causa nella situazione di emergenza.

Tale esimente sarà dunque operante sia nelle ipotesi di lesioni personali colpose, sia nelle ipotesi di omicidio colposo conseguenti ad eventi dannosi verificatesi durante tutto il periodo di dichiarato stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Attraverso questa norma, la punibilità degli esercenti la professione sanitaria che abbiano operato in piena emergenza risulterà circoscritta ai soli casi di colpa grave.

Al fine di valutare il grado della colpa del sanitario, il Giudice dovrà tener conto di alcuni specifici elementi, già definiti dalla norma, che potrebbero contribuire ad escluderne la gravità, ossia:

• la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate;

• la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare;

• il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.

Al riguardo, occorre precisare che lo scudo introdotto dalla norma in esame riguarda solo l’ambito della responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria.

Per quanto concerne la responsabilità civile e dunque l’ambito relativo al risarcimento dei danni patiti dal paziente in occasione dell’emergenza sanitaria, si continuerà ad applicare la disciplina generale introdotta dalla Legge Gelli-Bianco, all’art. 7. 

Naturalmente, anche in sede civile, il Giudice non potrà prescindere dal valutare la specifica contingenza in cui il sanitario si sia trovato ad operare. Per queste ragioni, potrà essere opportuno ricorrere all’applicazione dall’art. 2236 c.c..

Tale norma disciplina infatti una specifica ipotesi di responsabilità attenuata in favore del prestatore d’opera (rectius sanitario), qualora lo stesso si sia trovato a dover risolvere “problemi tecnici di particolare difficoltà”, che, nell’ambito sanitario, devono intendersi quali situazioni che trascendono la preparazione media, ovvero che non siano ancora state studiate dalla scienza medica ovvero che siano complesse da trattare, in considerazione del contesto in cui devono essere affrontate.

***

Di seguito il testo dell’art. 3 bis introdotto in sede di conversione del D.L. 44/2021

«Articolo 3-bis. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza».