IN TEMA DI REQUISITI MINIMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA: IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE TEMPORANEAMENTE L’ESPRESSIONE DEL PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EX ART. 10 C.6 L. 24/2017 (C.D. LEGGE GELLI-BIANCO), IN ATTESA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E CHIARIMENTI
Come noto, nella seduta dello scorso 9 febbraio 2022, la Conferenza Stato-Regioni ha finalmente raggiunto un’intesa, approvando l’ultima versione del gennaio del 2022 dello schema di decreto di cui all’art. 10 c. 6 della L. 24/2017.
Il passo successivo è stato dunque quello di richiedere un parere sul contenuto di tale schema alla Sezione consultiva per gli Atti Normativi in seno al Consiglio di Stato, propedeutico all’adozione del provvedimento in questione, secondo quanto previsto dall’art. 17 commi 3 e 4 della L. n. 400 del 1988, previo visto e registrazione da parte della Corte dei Conti e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
All’esito dell’adunanza dello scorso 7 giugno, il Consiglio di Stato - dopo aver analizzato gli atti depositati dal Mise - unitamente alla relazione di Analisi dell’Impatto della Regolamentazione (AIR) e alla nota inviata alla Sezione direttamente da ANIA, ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente i lavori consultivi, in attesa della trasmissione, da parte del Mise, di alcuni documenti mancanti, oltre che di alcune integrazioni alla relazione illustrativa.
Prima, quindi, di esprimere un parere sullo schema di Regolamento, la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato ha ritenuto necessario acquisire -nella loro completezza- i documenti relativi alle posizioni assunte dai diversi stakeholder indicati al comma 6 dell’art. 10 della L. 24/2017 e chiamati ad esprimere le proprie posizioni sui temi oggetto del decreto in questione. Le osservazioni rese da tali soggetti, tra il 2019 ed il 2021/2022, non sono state infatti trasmesse in allegato allo schema di decreto, ma sono state semplicemente sintetizzate nella relazione illustrativa di accompagnamento stilata dal Mise nonché nella relazione AIR.
Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, l’amministrazione non avrebbe dovuto “svolgere semplicemente una consultazione degli stakeholder anche ai fini della relazione AIR”, ma avrebbe avuto l’obbligo di legge di “acquisire l’avviso dei soggetti elencati” nella norma.
Tali scritti costituiscono invero “parte integrante del procedimento di definizione del regolamento in esame”, in quanto forniscono un contributo indispensabile all’approfondimento del testo normativo, soprattutto alla luce delle obbiezioni sollevate da parte dei rappresentanti delle imprese di assicurazione (da ultimo, con la nota inviata direttamente alla Sezione Consultiva da parte di ANIA), con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle consultazioni nonché ad alcuni specifici punti di dissenso rispetto al testo dello schema, quali:
1. l’introduzione di un sistema di Bonus-malus, senza una specifica previsione in tal senso nella L. 24/2017, in ragione del rischio di sconfinare in un eccesso di delega, tenuto conto altresì, nel merito, delle difficoltà nell’attuazione di un siffatto sistema in un settore come quello delle polizze sanitarie, con durata pluriennale;
2. la mancanza di chiarezza e di completezza dell’articolo relativo alle eccezioni opponibili al terzo nell’ambito dell’azione diretta di cui all’art. 12 della L. 24/2017;
3. l’incompletezza della previsione relativa al completamento al 70 per cento della formazione continua di cui all’articolo 38 bis del decreto-legge n. 152 del 2021;
4. la presenza di limitazioni al diritto di recesso da parte delle imprese di assicurazione (articolo 5 bis) in violazione della legge;
5. la scarsa chiarezza sull’utilizzabilità del fondo di autoassicurazione determinante una possibile disparità di trattamento nei confronti delle imprese di assicurazione, anche sotto il profilo dei controlli.
In ragione di ciò, non sussistendo ostacoli alla loro trasmissione diretta, il Collegio ha pertanto richiesto di poter acquisire tutti i documenti concernenti le posizioni assunte dai soggetti sopra richiamati.
Oltre alla suddetta integrazione documentale, riguardo ad uno degli aspetti più controversi, ossia l’introduzione di un sistema di bonus-malus, oggetto anche della nota resa da IVASS nel luglio 2019, il Collegio ha altresì richiesto un maggior approfondimento della questione, da parte del Mise, che dovrà in particolare chiarire, integrando la relazione illustrativa già depositata, “se la posizione dell’Autorità di vigilanza sia stata confermata anche sul testo trasmesso per il parere” replicando, in ogni caso, “all’obiezione relativa alla incompatibilità “tecnica” evidenziata dall’ANIA.
Non si tratta dunque di una bocciatura del testo dello schema in esame, ma semplicemente di una temporanea interruzione dei lavori di consultazione, in attesa di chiarimenti. Tutto ciò, deve leggersi nella prospettiva di poter valutare, concretamente, quale potrà essere l’impatto, sul sistema, delle disposizioni inserite nel decreto, nell’ottica di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di Analisi dell’Impatto della Regolamentazione (AIR) e approvati dallo stesso Consiglio di Stato, che si sostanziano, da un lato, nella diffusione ed aumento delle coperture assicurative, favorendo l’ingresso di nuovi soggetti nel mercato assicurativo sanitario, in ragione di una ritrovata sostenibilità del sistema assicurativo, e ,dall’altro lato, nell’efficientamento dei sistemi di auto-ritenzione del rischio, mantenendo l’equilibrio finanziario delle strutture sanitarie pubbliche, in un’ottica di maggiore tutela dei singoli e della collettività.